L’articolo 14 consente alle Aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L.68/99 favorendo l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili che spesso incontrano maggiori difficoltà di accesso al mondo del lavoro.
In particolare, questo tipo di Convenzione consente all’Azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti, senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore ma, tramite una cooperativa sociale di tipo B – come la nostra – in cambio di una commessa di lavoro, che può essere svolta all’interno della Cooperativa oppure presso la realtà Cliente.
È la Cooperativa Sociale che si occupa della pre-selezione della persona svantaggiata, segue la formazione e lo sviluppo professionale, contribuendo alla integrazione sociale e alla realizzazione della persona.
L’art. 14 rappresenta un’opportunità di impiego in tutti i settori Global della Cooperativa.