La convenzione ex art.14 è una soluzione diversa dall’assunzione tradizionale. È definito come uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L.68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in ambiti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.
In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di se il lavoratore disabile, ma tramite una cooperativa di tipo B.
È quest’ultima a farsi carico della persona svantaggiata, a seguirne la formazione, lo sviluppo professionale e individuale, in un contesto adatto e preparato al lavoro con persone che vivono maggiori difficoltà e fragilità.
L’art. 14 è un’opportunità di impiego in tutti i settori Global della Cooperativa.